Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha come finalità:

          a) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna e il miglioramento dell'ambiente, della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani, dei beni ambientali, culturali e architettonici, nonché la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali dagli effetti dell'inquinamento luminoso;

          b) la tutela dall'inquinamento luminoso dei siti degli osservatori astronomici e astrofisici, professionali e non professionali, e delle zone circostanti;

          c) la tutela dall'inquinamento luminoso delle aree naturali protette su tutto il territorio nazionale;

          d) l'uniformazione dei criteri di progettazione degli impianti di illuminazione allo scopo di migliorare la qualità dell'illuminazione e di tutelare la sicurezza della circolazione stradale e delle aree a prevalente traffico pedonale;

          e) il risparmio energetico e la riduzione dei consumi elettrici derivanti dall'uso degli impianti di illuminazione pubblici e privati, il miglioramento dell'efficienza globale degli impianti e l'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione;

          f) la promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie innovative nel settore dei sistemi di illuminazione finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso

 

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e dei costi di gestione nonché al risparmio energetico;

          g) la preservazione della possibilità per la popolazione di godere del cielo stellato, patrimonio culturale primario;

          h) la diffusione al pubblico delle tematiche relative all'inquinamento e al risparmio energetico.